Le Banche

Le banche. Le leggi che le regolamentano e i tipi di banca.

Premessa

In un’epoca post novecentesca come la nostra, dopo le grandi guerre ed ideologie, anche economiche, lasciateci come difficile eredità, dopo le grandi “abbuffate” capitalistiche che hanno condotto molto più rapidamente di quanto si pensasse alla profonda crisi dell’oggi, dopo gli inviti, lasciati ancora senza
risposte da parte dell’Onu per il Millenium Goal per ridare un minimo di dignità a quei miliardi di persone che soffrono fame e sete per una politica economica iniqua e a causa di una pessima teoria e prassi della produzione e della ridistribuzione, è giusto analizzare, proprio per capire prima di intervenire, il corpus economicus partendo dal cuore che pompa il sangue in tutto il corpo. In tal senso il cuore, ossia l’organo che pompa il sangue, è il sistema bancario, identificando con il sangue la moneta.

Parte I Storia e normative

  1. Definizione di banca

La banca è storicamente il più classico degli intermediari finanziari, ossia di coloro che mettono in contatto indirettamente i risparmiatori (portatori di surplus) e coloro che hanno la necessità di avere finanziamenti a
vario titolo (portatori di deficit).
La sua funzione è quella di raccogliere e di dare soldi, gestendo le garanzie: infatti, essa dà le sue al risparmiatore e ne richiede al creditore. Per questo la banca si definisce anche Istituto di Credito. A questa funzione attualmente se ne stanno aggiungendo sempre più: una serie di servizi di custodia, di pagamenti, d’incasso (operazioni accessorie), gestione dei titoli, assicurazioni, consulenze, e così via (fino alla vendita di biglietti per le partite di calcio).
In conclusione il servizio bancario è un servizio indispensabile alla funzione economica in quanto, nel bene e nel male, facilita la gestione dell’attività economica di ciascun individuo.

1.1 Lo scopo della banca

La legislatura internazionale definisce la banca come un’impresa autorizzata dalle Banche Centrali a raccogliere risparmio, tramite vari servizi e forme, presso il pubblico ed a erogare credito. Quindi è un’impresa “speciale” visto che è autorizzata ad operare sulla base di requisiti stabiliti dalle Banca Centrali.
Tutti i Paesi più sviluppati hanno un settore bancario efficientemente regolamentato.
La banca ha una funzione cruciale all’interno dell’economia in quanto sopperisce ai costi e alle scarse informazioni a disposizione del privato e degli investitori che intendono partecipare al mercato. Essa funge da tramite tra imprese e risparmiatori offrendo a questi ultimi contratti abbastanza liquidi, poco rischiosi e sufficientemente redditizi; ancora, la sua organizzazione e competenza permette una valutazione del grado di rischio cui si va incontro. Ciò spiega perché
applicano interessi maggiori sui prestiti in confronto ai depositi: la differenza tra la media dei tassi sui prestiti e quella sui depositi rappresenta la remunerazione che la banca ottiene per la trasformazione dei rischi e del-
le scadenze.
Quanto descritto è il fulcro dell’attività bancaria; negli ultimi anni si è però visto un indirizzamento maggiore delle banche sui mercati mobiliari (ossia sui titoli) a scapito dell’attività creditizia. Questo fenomeno prende il nome
disintermediazione e di finanziarizzazione.

  1. La nascita delle banche

L’uso di conservare in luogo sicuro i propri risparmi e di ricorrere a professionisti per ricevere denaro a prestito, nei momenti di necessità, è antichissimo.

2.1 Dall’antica Grecia al Medioevo

Nell’antica Grecia i cittadini affidavano i propri averi ai sacerdoti che li conservavano nelle mura dei templi, certi che anche nei momenti di maggiore pericolo per la città nessuno avrebbe mai osato profanare le mura sacre
agli dei. Ma a nulla valse il la paura dell’ira degli Dei dinanzi alla tracotanza dei conquistatori, si perse così l’abitudine di custodire i risparmi sotto il mattone per affidarli a persone incaricate della loro custodia e sicurezza.
Nacque quindi la necessità di incaricare persone che si occupavano sia di conservare o prestare danaro e sia di effettuare scambi tra monete di paesi esteri. Sorsero così i primi antenati dei banchieri: persone che avevano le loro botteghe accanto ai porti o che nei giorni di mercato “esercitavano” nella pub-
blica piazza. Erano chiamati trapezisti e, alle origini, erano di solito schiavi stranieri che avevano acquistato la libertà a costo di molte
e dure fatiche.

I banchieri romani si chiamavano argentarii, o nummularii, avevano botteghe in tutti i quartieri della capitale e spesso anche succursali nell’impero. Nei vari fori, accanto ai templi di Giano e di Castore, sorgevano vere e proprie banche e ben presto si sentì anche la necessità di porle sotto una divinità: fu scelto il dio Mercurio, tutore contemporaneamente dei ladri e dei bambini.
Nel Medio Evo, prima ancora che sorgessero i primi grandi banchieri, provenienti dai mercanti, che per secoli hanno legato il loro nome alla storia di re e nazioni, esistevano i campsores, ossia cambisti: funzionari che si occupavano di cambiare i tipi di moneta in uso in un determinato paese con quelli in corso altrove: erano preziosissimi per rendere più agevoli e semplici i commerci ed i rapporti tra Stato e Stato. Più tardi, con lo stesso nome, s’indicò anche il banchiere vero e proprio.
Il nome banca deriva quasi sicuramente dai banchi o tavoli, coperti di panno verde, sui quali i campsores posavano il denaro necessario alla loro professione. L’attività dei banchieri fiorentini, genovesi, veneziani, ecc., no n era però quasi mai per il popolo minuto, ma solo per i grandi affari e per i Reami europei: in un certo senso si può dire che buona parte delle guerre dal XV al XVII secolo furo-
no finanziate da costoro (anche se spesso con mancate restituzioni dei prestiti).
Ma il Medio Evo è anche gravato dal grave problema dell’usura e dalle relative proibizioni: qualcosa, comunque, andava fatta proprio per alleviare la diffusa povertà con la crescita di attività economiche.
Così gli ordini mendicanti (Domenicani e Francescani), sebbene si scagliavano apertamente contro il tasso d’interesse considerandolo usuraio e teologicamente illecito, non rimasero inerti e intervennero. Infatti, in una società in cui i prestiti erano necessari per il prosperare della produzione e dei commerci, e talvolta per
la sopravvivenza, condannare l’interesse sic et sempliciter significava semplicemente relegarlo nella clandestinità.
Si posero, quindi, il problema dei servizi di credito sia per ampliare le possibilità di soccorso dei poveri, sia come alternativa ai prestiti ad interesse dei banchieri ebrei. Per queste istanze e prendendo spunto dagli stessi banchi ebraici (e non) e con l’intento di soppiantarli, essi avviarono attività creditizie operanti con fini solidaristici e soprattutto senza scopo di lucro: i Monti di Pietà.
La nuova dottrina conseguì un risultato universale: la creazione delle banche moderne basate sul fondo di rotazione del denaro.
Da queste nuove banche (al femminile, in contrapposizione dei banchi, al maschile) sorsero nel XVIII secolo le Casse di Risparmio e successivamente, nel XIX secolo, le Banche Popolari e le Casse Rurali, Banche Pubbliche (che potevano anche emettere moneta), le Poste e le Banche private per azioni. Tali Istituti di Credito si dedicarono alla costruzione di un’economia inclusiva e non solo di capitale (specie con riferimento alle prime tre).

2.2 Ai giorni nostri
Nel XX secolo, dopo la grave crisi del ‘29 e dopo le difficoltà operative di molte banche a livello mondiale, si crearono numerose norme per l’attività bancaria che si andava sempre più diffondendo. Tutti i sistemi bancari erano organizzati e ormai diretti dalle varie Banche Centrali. Si crearono poi, grazie a nuove leggi memori degli errori del passato, Istituti di Credito Speciali che per statuto ave-
vano finalità peculiari come il finanziamento dei terreni e delle case, delle medie imprese, delle attività pubbliche, ecc..
Un elemento essenziale delle banche fu la netta separazione tra l’operatività a breve/medio termine (concessa alle banche ordinarie) e quella a medio/lungo termine (concessa alle banche speciali). Sempre in quel periodo si abbandonò, però, anche un antico comportamento etico (costitutivo delle banche) consistente nel ridistribuire agli stakeholder parte del reddito prodotto: si lasciava allo Stato e al suo welfare la stessa ridistribuzione, così che la banca potesse concentrarsi solo sulla creazione del reddito per i suoi soci (share-
holder).
Dopo la II guerra mondiale e con gli accordi di Bretton Woods la finanza bancaria si diffuse sempre di più e si crearono dei nuovi Istituti a carattere mondiale come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e le Banche Regionali di Sviluppo, Banca dei regolamenti internazionali ecc..
Sempre più le banche assunsero le transazioni internazionali e si diffusero man mano nei paradisi fiscali le banche offshore, applicanti legislazioni in campo fiscale e creditizio più convenienti, rispettando inoltre pienamente il segreto bancario. Tali banche, quindi, grazie a questa posizione privilegiata, si trovano a gestire una grossa fetta di mercato, a volte anche illegale.
Secondo alcune stime infatti ci sarebbero attualmente circa 10.000 banche (di cui circa 320 italiane).
Pian piano, poi, si affermarono sempre di più nel mondo ulteriori banche, le Merchant Banks, che non sono intermediari finanziari nel senso classico, in quanto non raccolgono risparmio, ma che “partecipano” in capitali altrui con l’offerta di servizi speculativi ad elevato rischio con la prospettiva di guadagni
elevati alla ricca clientela.
La Finanziarizzazione dell’economia dagli anni ‘70 fa poi in modo che i guadagni e gli utili delle banche siano sempre più di intermediazione e non di interesse (dato dalla differenza tra risparmio ed impieghi) e, per velocizzare le attività, si cominciarono a costituire anche le banche online che offrono servizi “virtuali” a prezzi più bassi e più che altro legate alla speculazione. In pratica, nel giro di pochi decenni si assiste a una radicale trasformazione del ruolo e della funzione delle banche, e alla creazione di un unico mercato bancario e finanziario globale.
Per gestire tutte queste novità e per cercare di regolarizzare al meglio tutto il comparto bancario internazionale si sono create leggi, regolamenti e accordi come quelli di Basilea (sui requisiti patrimoniali), Compliance (rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di viola-
zioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione), MiFID (regolamentazione dell’esecuzione di alcuni servizi o attività di investimento, compresi tutti quelli inerenti agli strumenti finanziari), ecc..
Negli ultimi 20 anni le banche hanno ripreso a fare tutte le operazioni a breve, medio e lungo termine e non esistono più le limitazioni volute negli anni ‘30.
L’attuale crisi iniziata nel 2007/8 ha visto proprio le banche artefici dei dissesti economico/ finanziari nel mondo, con il fallimento di moltissime di esse nelle varie specie e/o con enormi problemi finanziari di gestione, proprio per l’accelerazione da esse data alla finanza di carta al posto di quella reale.
I costosissimi piani dei Governi dei vari Paesi occidentali per salvare i sistema bancario sia nazionali che internazionali è quanto l’agenda politica mondiale oggi propone.
In conclusione, vista la loro storia passata,
non è sbagliato porsi la domanda: quale sarà
la loro storia futura?

  1. I tipi di banche in Italia dalla legge bancaria del 1936 alla legge
    bancaria del 1993

L’evoluzione storica della Banca e del sistema economico finanziario ad essa legato è importante per comprendere pienamente lo stato attuale del sistema bancario. Le brevi considerazioni storiche che seguono sono quindi degne di essere raccontate, proprio per riappropriarsi della realtà presente.

3.1 La Legge del 1936
Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (DL 385/1993) ha apportato una rivoluzione del sistema bancario italiano dopo la precedente legge bancaria del 1936 che rappresentava la prima riforma organica dell’attività creditizia in Italia. Ciò in risposta alle crisi, come si è visto, che avevano minato
l’attività delle banche dalla fine del XIX secolo fino agli anni ‘20 del XX secolo.
Il principio cardine era la specializzazione temporale del credito, nonché quelle territoriali o settoriali. Infatti, le Aziende di Credito (le banche) dovevano gestire il credito a breve scadenza (entro 18 mesi), mentre gli Istituti di Credito dovevano gestire quello a medio e lungo termine. In pratica era il superamento della Banca mista che tanti guai aveva arrecato.
Le specializzazioni bancarie erano:
a) Gli Istituti di credito speciale che erano suddivisi in pubblici o privati ed erano: Imi, Icipu, Isveimer, Credito Sardo, Cassa depositi e Prestiti, Crediti Fondiari, Centrobanca, Mediobanca, Efibanca, Interbanca, Crediop, ecc.
b) Le Aziende di Credito Ordinario che erano distinte in Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d’Interesse Nazionale.

I principi erano chiari, seppur spesso limita-
tivi:

  • Principio di separatezza tra banca e industria,
  • divieto di rapporti di partecipazione azionaria delle banche nelle imprese e viceversa,
  • modello di banca istituzione che aveva come scopo principale lo sviluppo economico del Paese,
  • scarso livello di concorrenza tra le aziende di credito fino alla fine degli anni ‘80, oligopolio amministrato, scarsa trasparenza, costi elevati.

La banca era vista più come istituzione cui compete una precisa funzione sociale che come attività imprenditoriale. Inoltre, vi era una limitazione da parte della Banca d’Italia alla costituzione di nuove banche e all’espansione territoriale dei diversi istituti.

3.2 Dagli anni ‘80 al 1993

Successivamente varie leggi (Europee ed italiane) cominciarono a modificare il quadro bancario: dal 1980 in poi si ha uno sviluppo dei mercati mobiliari con la creazione del Mts (Mercato telematico dei titoli di Stato).
Nel 1983 si ha la comparsa di nuovi prodotti finanziari (i Fondi Comuni di Investimento) e di nuovi intermediari finanziari: ciò spinse il sistema bancario a migliorare la propria efficienza.

Con la Prima direttiva europea (12/12/1977), attuata in Italia nel 1985 viene introdotto il principio secondo il quale l’esercizio del credito è considerato un’attività d’impresa e non più di pubblica utilità e, di conseguenza, il
controllo pubblico delle aziende di credito non trova più una giustificazione generale legata alla pubblica utilità; inoltre viene meno la giustificazione dell’utilizzo del sistema creditizio per fini di politica economica, a livello nazionale o locale e le banche divengono imprese e come tali possono essere destinatarie di politiche economiche, ma non strumenti.
Con la Prima direttiva europea il sistema bancario viene spinto ad individuare nuovi scopi per i patrimoni che la società civile ha accumulato nell’arco delle ultime generazioni per favorire, tramite il credito, lo sviluppo economico.
La Seconda direttiva comunitaria sul credito, recepita ne1 1992, introduce l’1/1/1993 la possibilità per gli Enti creditizi di un Paese membro di operare anche negli altri Paesi dell’Unione Europea stabilendo succursali o prestando servizi, sulla base del mutuo riconoscimento delle licenze bancarie. Le conseguenze sono: apertura dei mercati, de-specializzazione bancaria, banca universale.
Nel 1990 viene promulgata la legge Amato Carli che aveva come oggetto la ristrutturazione e l’integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico. Venne riconosciuta la possibilità di modificare, da parte degli enti creditizi di diritto pubblico, la propria forma giuridica secondo il modello
della società per azioni, al fine di consentire il ricorso al risparmio per accrescere il proprio capitale di rischio, mediante emissione di titoli azionari. Si riconosce anche alle banche private, che necessitavano di una propria riorganizzazione e ristrutturazione, la neutralità fiscale di tali operazioni, nonché di tutte le agevolazioni riconosciute agli istituti di diritto pubblico.
Il processo di trasformazione della banca pubblica in Spa avviene attraverso la creazione dei cosiddetti enti conferenti, poi denominati Fondazioni bancarie.
Finiscono in questo modo e dopo ben 200 anni l’attività delle Casse di Risparmio, trasformate in Spa. Di fatto vi è stata una progressiva privatizzazione del sistema bancario italiano.
Si rammenta che negli anni ‘80 l’attività delle banche a controllo pubblico sfiorava il 70% dei fondi intermediati dal sistema bancario.
Un dato oggi pressoché annullato. L’operatività delle banche si allargava, poi, a tutto l’ambito del credito a medio e lungo termine.
Si riportano allo stato originario (ante 1936) i rapporti tra banca ed industria: queste ultime possono assumere partecipazioni nelle banche entro limiti fissati dalla legge e rivedibili dalla Banca d’Italia. Cadono definitivamente tutte le segmentazioni legate alla durata temporale del credito; si eliminano alcune categorie come le Banche di Interesse Nazionale e gli Istituti di Credito di Diritto Pubblico. Le Casse Rurali attenuano la loro specializzazione assumendo la denominazione di Banche di Credito Cooperativo.

3.3 La legge bancaria del 1993

Il T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (DL 1/9/1993 n. 385, in vigore dal 1 gennaio 1994), costituisce la nuova Legge Bancaria, modificando totalmente la struttura giuridica dell’ordinamento creditizio italiano.
Suddiviso in IX Titoli per un totale di 162 articoli, il T. U. appare come una legge complessa e articolata, diretta a fare ordine in un settore che, dalla metà degli anni ‘80 a oggi, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a precisare, correggere o integrare la normativa originaria.
La nuova Legge nasce dalla fusione e dal coordinamento di disposizioni normative diverse:

1) il DL 481/1992 di attuazione della Seconda Direttiva CEE;
2) gli articoli ancora significativi della Legge bancaria del ‘36, in particolare quelli inerenti le autorità creditizie;
3) la L154/1992, nota come “Legge sulla trasparenza”;
4) altri numerosi, specifici provvedimenti emanati in materia bancaria e creditizia.
Come si è visto, il principio che sta alla base della nuova disciplina era rappresentato dal carattere imprenditoriale attribuito all’attività bancaria.

L’articolo 10 del T. U. stabilisce, infatti, che “la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa ed è riservata alle banche”.

La nuova Legge Bancaria si pone come obiettivi:
a) l’efficienza, la produttività, la concorrenzialità e la stabilità complessiva del sistema finanziario;
b) la sana e prudente gestione degli intermediari creditizi, definiti alla stregua di vere e proprie imprese.

Principi e obiettivi della legge sono realizzati mediante l’organizzazione di un sistema fondato su questi criteri cardine:
i) la de-specializzazione della attività bancaria;
ii)il mutuo riconoscimento;
iii) il controllo del Paese d’origine;
iv) la separatezza tra banca e impresa.

La de-specializzazione dell’attività bancaria si realizza sotto molteplici aspetti.
In particolare si ha:
1) de-specializzazione istituzionale, in quanto viene ad essere superato il criterio del pluralismo sancito dalla vecchia L. del ‘36. Non è più valida, infatti, la tradizionale distinzione delle aziende di credito fondata sulla forma giuridica e sulla categoria giuridica di appartenenza (Banche d’Interesse Nazionale, Istituti di Credito di Diritto Pubblico, ecc.). Oggi, i soggetti che esercitano l’attività bancaria hanno forma giuridica di Spa e appartengono all’unica categoria definita “banca”, con la sola eccezione delle società cooperative per azioni a responsabilità limitata che continuano a formare due categorie distinte:
le Banche popolari e le Casse di Credito Cooperativo;
2) de-specializzazione temporale, in quanto viene meno la distinzione tra Aziende di Credito dedite alla raccolta del risparmio a breve termine e Istituti di Credito Speciale dediti alla raccolta del risparmio a medio e lungo termine. Il T. U. riserva alle ‘”banche” l’esercizio dell’attività bancaria e consente ad esse l’acquisizione del risparmio sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma. L’art. 12 prevede,
infatti, nuove modalità di raccolta del risparmio, stabilendo che “le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore”;
3) de-specializzazione operativa, che deriva dalla possibilità offerta alle banche di esercitare, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria ammessa al beneficio del “mutuo riconoscimento”. Si tratta di una vasta gamma dì operazioni finanziarie, quali il leasing, i servizi dì pagamento, l’emissione e la gestione dì carte dì credito, i servizi di consulenza alle imprese in materia dì struttura finanzia
ria e strategia industriale, l’attività dì gestione di patrimoni mobiliari, ecc..
Tali attività, in base alla precedente normativa, non potevano essere esercitate dalle banche in via diretta, ma solo tramite apposite società aventi
autonomia giuridica e patrimoniale.

La nuova Legge Bancaria introduce, dunque, nel nostro ordinamento il modello operativo di Banca universale che è un ente creditizio che non solo può raccogliere risparmio ed erogare credito a breve, medio e lungo termine, ma può anche operare in tutti i settori del mercato finanziario.
A fianco di queste tre aree di de-specializzazione se ne trova una quarta: la de-specializzazione settoriale. Quest’ultima, a differenza delle altre, ha una portata più limitata. In base al nuovo T. U., infatti, le banche possono effettuare “particolari operazioni di credito”: credito fondiario e alle opere pubbliche; credito agrario e peschereccio; finanziamenti agevolati; credito su pegno.
La normativa, dunque, da un lato fa si che tali operazioni restino aree di specializzazione o, meglio, di “riserva operativa”; dall’altro, attribuendone l’esercizio alle banche, determina la definitiva eliminazione della tradizionale distinzione tra Istituti di credito agrario, Istituti di credito fondiario, Istituti di credito alle opere pubbliche, ecc.
Il mutuo riconoscimento è il secondo dei principi cardine del nuovo T. U. che autorizza gli enti creditizi accreditati nel paese di origine ad esercitare l’attività bancaria in ciascuno degli Stati membri della Comunità, in base alle seguenti “libertà”:
i) la libertà di stabilimento delle banche italiane negli Stati comunitari e delle banche comunitarie nel territorio della Repubblica;
ii) la libera prestazione di servizi in
ambito comunitario.
Il terzo criterio che sta alla base del nuovo ordinamento creditizio è costituito dal controllo del Paese d’origine (Home Country Contral) ciò significa che ciascuna banca è soggetta alla disciplina propria dello Stato in cui ha sede legale e amministrazione centrale. Per consentire alle banche italiane di usufruire di pari opportunità rispetto alle concorrenti comunitarie (soggette, di norma, a re-
gole e controlli meno stringenti), si è resa necessaria la modifica del modello italiano di vigilanza e la sua integrazione con il modello comunitario.
La separatezza tra banca e impresa è il solo, tra i criteri su cui tradizionalmente si è fondato il nostro ordinamento bancario, che il legislatore ha preferito mantenere anche nella nuova disciplina. L’art. 19 del T. U. vieta alle imprese non finanziarie di partecipare in misura superiore al 15% al capitale di una banca o di detenerne comunque il controllo. Si tratta di una forma di separatezza cosiddetta a monte, in quanto riguarda solo le partecipazioni di imprese in banche, e non le partecipazioni di banche in imprese.
Il T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, dunque, offre al sistema finanziario gli strumenti idonei per rivolgersi al “mercato”:
i) ha come valore fondamentale l’imprenditorialità;
ii)definisce le banche alla stregua di vere e proprie imprese;
iii) attribuisce al sistema creditizio fisionomia dì mercato liberamente
concorrenziale;
iv) apre la strada alla banca universale;
v)individua nell’efficienza, nella produttività, nella concorrenzialità e nella stabilità gli obiettivi del sistema.

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